Nuovo codice appalti: BIM obbligatorio

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Il nuovo codice appalti porta anche l’obbligatorietà del BIM per le stazioni appaltanti e gli operatori, per appalti superiori a un milione di euro. Cosa occorre sapere entro l’1 gennaio 2025

Il nuovo codice appalti entrato in vigore l’1 aprile 2023 – ma acquisirà efficacia solo dall’1 luglio 2023 – prevede la forte spinta al BIM obbligatorio per appalti sopra al milione di euro dal 2025 e incentivi per chi lo utilizza.
L’art. 43 del nuovo codice appalti (D.lgs. n. 36/2023) stabilisce infatti, che a decorrere dall’1 gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono obbligatoriamente adottare strumentazione digitale adeguata.

La volontà del Governo di adottare il Building Information Modeling, alias BIM, è chiara: fare sì che il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell’edificio possa definire l’intero ciclo “vitale” del progetto. Sino alla dismissione.

Il nuovo codice appalti porta l'obbligatorietà del BIM per le stazioni appaltanti e gli operatori, per appalti superiori a un milione di euro

È evidente che le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese e progettisti) dovranno prevedere apposita formazione del personale e dotarsi di infrastrutture hardware e software specifici. La “riorganizzazione” costituisce una grande opportunità di crescita ed evoluzione per la PA e per i tecnici.

Scadenze e obbligatorietà dell’uso del BIM per la P.A


Il Decreto del 2 agosto 2021, n. 312 ha apportato modifiche al precedente dm 560/2017 sul BIM (Building Information Modeling) e ha introdotto una nuova tempistica per l’obbligatorietà dell’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici. In particolare, il decreto prevede punteggi premiali per l’uso del BIM nei lavori pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC.
L’obbligatorietà dell’uso del BIM è stata suddivisa in tre fasi:

  • Dal 1° gennaio 2022, per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti ad eccezione delle opere di ordinaria manutenzione con importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro.
  • Dal 1° gennaio 2023, per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione con importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni).
  • Dal 1° gennaio 2025, per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione con importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

Nuovo codice appalti: obbligo di adozione del BIM (dall’1 gennaio 2025)

L’art. 43 comma 1 del nuovo codice appalti prevede l’utilizzo obbligatorio del BIM dal primo gennaio 2025 per gli appalti superiori al milione. Nello specifico:

“…a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro”.

Va detto che il nuovo codice stabilisce anche, che il 20% delle risorse derivanti da finanziamenti europei, dovrà essere utilizzato per implementare nuove tecnologie digitali, e gli strumenti e le banche dati per l’efficientamento informatico dell’organizzazione. Previste anche figure professionali quali il CDE Manager e il BIM Manager.

Riepilogando, si avrà l’obbligo di adozione BIM dal 2025 per:

  • appalti con importi superiore a 1 milione €;
  • progettazione e realizzazione per opere di nuova costruzione;
  • interventi su costruzioni esistenti.

Non sarà invece necessario in caso di:

  • appalti per importi inferiori a 1 milione €;
  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi di manutenzione straordinaria;

a meno che gli interventi non riguardino però, opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale. L’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è in linea con quanto già previsto dal decreto BIM dm 560/2017 (come modificato dal dm 312/2021), che prevedeva l’uso del BIM “per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Criteri valutati dell’offerta: si premia il made in Italy

Tra i criteri di valutazione dell’offerta – come si legge nel comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare pure i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità.  
Si evidenzia che tra i criteri premiali è prevista la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.

Di certo, il settore delle costruzioni è alle prese con un significativo mutamento: l’apertura alla rivoluzione digitale che sta cambiando il tradizionale modo di progettare. Normale quindi chiedersi se il nuovo Codice Appalti penalizzerà la progettazione.

Leggi cosa prevede il “Nuovo codice degli appalti“;
Focus su “Il nuovo Codice degli Appalti: perplessità dal mondo delle professioni” ed anche “Integrazione area tecnica Pubblica amministrazione e lavori pubblici

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