Parole Green: il principio DNSH nel PNRR

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Per accedere ai fondi RRF del PNRR è obbligatorio presentare una specifica relazione sul principio DNSH. L’acronimo sta per “Do No Significant Harm” impone che le misure previste non danneggino l’ambiente. Approfondiamo insieme il suo significato.

 principio DNSH PNRR


Il termine del mese nella nostra rubrica “Parole Green” è DNSH, acronimo di “Do No Significant Harm”. Questo principio gioca un ruolo centrale nel garantire che i progetti e gli investimenti legati alla ripresa economica nel PNRR, non arrechino alcun danno significativo all’ambiente. Scopriamo insieme cosa significa DNSH e come viene applicato nella pratica.

Cos’è il principio DNSH?

Il principio DNSH, introdotto nell’ambito delle normative europee, prevede che ogni intervento previsto dai PNRR nazionali non debba causare alcun danno rilevante agli ecosistemi. È un criterio vincolante per poter accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF).
Si tratta del fondo europeo creato per sostenere la ripresa economica post-pandemia. Una delle condizioni fondamentali per ottenere questi finanziamenti è destinare il 37% delle risorse alla transizione ecologica, ovvero alla realizzazione di progetti che aiutino l’Europa a raggiungere i suoi obiettivi ambientali e climatici.

La tassonomia per la finanza sostenibile

Il principio DNSH si basa sulla cosiddetta Tassonomia per la finanza sostenibile, un sistema di classificazione sviluppato dall’Unione Europea per identificare quali attività economiche possano essere considerate “sostenibili” dal punto di vista ambientale. Questo strumento mira a orientare gli investimenti del settore privato verso progetti ecologicamente sostenibili e allineati con gli obiettivi del Green Deal europeo, che prevede la neutralità climatica entro il 2050.

I criteri del DNSH

Per valutare se un progetto rispetti il principio DNSH, il Regolamento europeo individua sei criteri chiave, che misurano il potenziale impatto ambientale di ogni attività economica:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici: il progetto deve contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni di gas serra.
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici: l’intervento deve essere in grado di rispondere agli effetti negativi causati dal cambiamento climatico.
  3. Uso sostenibile delle risorse idriche e marine: il progetto deve proteggere e preservare le risorse idriche, promuovendone l’uso efficiente.
  4. Transizione verso un’economia circolare: l’iniziativa deve favorire la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo, diminuendo l’uso di risorse naturali.
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento: deve contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
  6. Protezione della biodiversità e degli ecosistemi: il progetto deve proteggere e ripristinare la biodiversità e la salute degli ecosistemi.

Il ruolo della tassonomia per valutare i progetti

Un allegato tecnico della Tassonomia europea fornisce i parametri dettagliati per determinare se un progetto economico contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici, o se, al contrario, causi danni significativi a uno degli altri obiettivi ambientali. Questo quadro, basato sulla classificazione NACE delle attività economiche, consente di identificare i settori che risultano fondamentali per ridurre l’inquinamento e promuovere la sostenibilità.

Il DNSH nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

In Italia, il principio DNSH è stato applicato a tutti i progetti e alle riforme previste dal PNRR. Ogni intervento è stato sottoposto a una valutazione tecnica che ha stimato gli effetti diretti e indiretti sull’ambiente, sia a breve che a lungo termine. Gli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali sono stati classificati in quattro scenari distinti, per valutare il rischio di danni ambientali e il potenziale contributo alla transizione ecologica.

Due approcci per la valutazione DNSH

Per la valutazione dei progetti, vengono adottati due diversi approcci, in base al rischio di arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali.

1. Approccio semplificato

L’approccio semplificato è utilizzato per gli interventi con basso rischio ambientale. In questi casi, le amministrazioni responsabili hanno fornito una breve spiegazione per giustificare la classificazione dell’intervento come “a rischio limitato”, senza la necessità di un’analisi approfondita.

2. Analisi approfondita

Per progetti che coinvolgono settori più critici, come l’energia, i trasporti o la gestione dei rifiuti, è necessaria un’analisi dettagliata del loro potenziale impatto ambientale. Lo stesso approccio è stato applicato ai progetti che mirano a contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, data la complessità e la portata dei loro effetti.

La nuova guida operativa DNSH è stata aggiornata a maggio del 2024.
Rivolta alle amministrazioni e ai soggetti attuatori del PNRR, la guida mira a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente. La nuova guida offre supporto sulla normativa e sui requisiti tecnici per documentare il rispetto dei vincoli ambientali.

Rispetto alle versioni precedenti, la nuova edizione ha introdotto ulteriori schede tecniche.
La normativa ambientale chiarisce indicazioni precedenti e allinea i criteri agli orientamenti tecnici europei. Integra inoltre i nuovi requisiti del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, specifica le procedure da seguire nel Sistema ReGiS e individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per settori specifici.

Il principio DNSH rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che i finanziamenti destinati alla ripresa economica e alla transizione ecologica non abbiano un impatto negativo sull’ambiente.
Vuoi sapere come si compila la relazione?
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