L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 27/E sulle novità del Decreto “Cessioni” specificando le norme su cessione dei crediti, sconto in fattura e deroghe. Focus anche su responsabilità solidale del cessionario e remissione in bonis.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 7 settembre emette chiarimenti importanti sulle nuove disposizioni introdotte dal decreto “Cessioni” (11/2023).
Queste nuove regole hanno limitato le cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi e hanno posto restrizioni sulla possibilità di concedere sconti in fattura.
La circolare fornisce dettagli e indicazioni sulle deroghe previste per queste restrizioni.
Crediti Bloccati?
Il decreto “Cessioni” ha imposto limitazioni importanti alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, così come all’opzione per lo sconto in fattura. A partire dal 17 febbraio 2023 i beneficiari del Superbonus e di altri bonus edilizi possono usufruire solo della detrazione diretta. Questa detrazione deve essere ripartita su più anni d’imposta.
Deroghe consentite nel Decreto Cessioni, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le deroghe a queste restrizioni si basano su circostanze specifiche che includono:
- Presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, l’opzione può essere esercitata se la CILA è stata presentata entro il 16 febbraio 2023,.
Questo indipendentemente dalla necessità di un diverso titolo edilizio in base al Testo Unico dell’Edilizia. - Delibera assembleare e CILA per interventi condominiali: per interventi effettuati dai condomìni, è necessario che sia stata adottata una delibera assembleare che approvi l’esecuzione dei lavori e che sia stata presentata la CILA entro il 16 febbraio 2023.
- Interventi con demolizione e ricostruzione: per interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’opzione può essere esercitata se è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Inoltre, l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, come specificato nella lettera c), è concessa solo per le aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3. Questa opzione è estesa anche agli interventi già ammessi al Superbonus e previsti nell’articolo 121, purché rientrino in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, approvati dalle amministrazioni comunali e che contribuiscano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati.
Deroga su spese relative ai Bonus diversi dal Superbonus
Il comma 3 dell’articolo 212 del testo stabilisce una deroga al divieto generale di opzione per gli interventi che non rientrano nel Superbonus. Questa deroga consente l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per gli interventi diversi da quelli contemplati nell’articolo 119 del Decreto Rilancio, a condizione che alla data del 16 febbraio 2023 siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Richiesta del titolo abilitativo: è necessario presentare la richiesta del titolo abilitativo, se richiesto per l’intervento.
- Avvio dei lavori o accordo vincolante: per gli interventi per cui non è richiesta la presentazione di un titolo abilitativo o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi relativi ai lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, si richiede un’attestazione sull’inizio dei lavori entro il 16 febbraio 2023. Questa attestazione deve essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Richiesta di titolo abilitativo per specifici interventi: per alcuni interventi specifici, come la realizzazione di autorimesse o posti auto, il restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e interventi antisismici, è richiesta anche la presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori.
Queste condizioni consentono l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per gli interventi diversi dal Superbonus. Questo a condizione che siano soddisfatte entro la data specificata nel testo legislativo.
Responsabilità solidale del cessionario
La circolare fornisce chiarimenti sulla responsabilità solidale del cessionario del credito. La circolare analizza le circostanze in cui il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave.
Remissione in Bonis
Il decreto “Cessioni” ha introdotto due nuove possibilità di remissione in bonis.
La prima riguarda l’omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per il rischio sismico dal 2022. La seconda quando avviene quando la comunicazione di opzione di cessione o sconto in fattura non si sia presenta entro il 31 marzo 2023.
Altre deroghe: cosa prevede la Circolare dell’Agenzia dell’entrate sul Decreto Cessioni
La circolare sul Decreto Cessioni dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche deroghe per specifici casi, come gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici. Chiarimenti anche su dettagli riguardanti l’acquisto dei crediti d’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.
Queste nuove regole sui bonus edilizi e le cessioni di crediti hanno importanti implicazioni per chiunque sia coinvolto in lavori edilizi. È fondamentale comprendere le normative attuali per massimizzare i benefici fiscali e rispettare gli obblighi legali.
Per approfondire leggi la circolare.