Bonus edilizi obbligo SOA dal 1° luglio

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Dal 1° luglio è entrata in vigore la nuova disposizione relativa ai bonus edilizi sull’obbligo di SOA per le imprese su interventi con un valore complessivo superiore a 516.000 euro. I chiarimenti dell’ANCE sul ruolo di coordinamento di general contractor e i lavori extra.

Bonus edilizi obbligo SOA dal 1° luglio.

A partire dal 1°luglio per poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 comma 2 del decreto-legge n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata solo a imprese certificate SOA se il valore del contratto supera i 516.000 euro. Il periodo transitorio che consentiva di operare senza possedere l’attestazione SOA è scaduto il 30 giugno, ora è richiesto di aver avviato l’iter per ottenere l’attestazione presso uno degli organismi abilitati.

Come già anticipato dall’Ing. Fabrizio Dellachà su Logical.it per le imprese che eseguono interventi con i bonus edilizi pari a una determinata cifra ci sarà quindi l’obbigo di SOA. La nuova disposizione prevista nell’Articolo 10-bis del D.D.L. di conversione del Decreto Taglia Prezzi stabilisce infatti che a partire dal mese di luglio le imprese che desiderano beneficiare dei bonus fiscali per interventi edilizi, come il Superbonus, dovranno essere certificate con la SOA.


Cos’è la SOA


La SOA è un’attestazione che ha lo scopo di:

  1. Consentire alle imprese di partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.
  2. Comprovare, durante il processo di gara, la capacità dell’impresa che ne sia in possesso di eseguire direttamente o tramite subappalto opere e lavori pubblici con un importo a base d’asta superiore a 150.000 euro.

Inoltre questa attestazione rappresenta uno strumento indispensabile per garantire che un’impresa abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente nel campo dei Contratti di Lavori Pubblici.


Bonus edilizi obbligo SOA: i chiarimenti nel dossier dell’ANCE

In merito a questo tema l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha stilato un dossier chiarendo alcuni punti su circostanze specifiche.

L’obbligo di possedere l’attestazione SOA per i bonus edilizi, riguarda le imprese che sottoscrivono contratti d’appalto e subappalto con un importo superiore a 516.000 euro. Gli interventi ammessi sono quelli che possono beneficiare dei seguenti bonus edilizi: Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, recupero del patrimonio edilizio, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici e infine eliminazione delle barriere architettoniche.

Ruolo di coordinamento SOA non necessaria

Nel caso in cui le imprese assumano il ruolo di general contractor, ovvero svolgano un ruolo di coordinamento delle attività, l’ANCE afferma che “potrebbe non essere necessaria l’attestazione SOA. Questo perché le norme sembrano limitare la necessità di possedere l’attestazione SOA esclusivamente all’attività diretta di esecuzione dei lavori”.

Tuttavia nella pratica chiarisce l’ANCE “si stanno adottando linee interpretative più caute che ritengono necessaria l’attestazione SOA indipendentemente dal ruolo svolto dall’impresa affidataria, basandosi esclusivamente sul valore dei lavori oggetto del contratto”. Secondo quanto affermato nel dossier è quindi consigliabile prestare attenzione a tali interpretazioni finché non vi siano ulteriori chiarimenti ufficiali.

Sconti in fattura o cessione del credito

Un altro importante chiarimento riguarda il limite di 516.000 euro, al di sopra del quale diventa obbligatorio possedere l’attestazione SOA per poter beneficiare dei bonus fiscali, sia direttamente sia attraverso sconti in fattura o cessione del credito.

Questo limite deve essere calcolato facendo riferimento all’importo totale definito in ogni contratto di appalto o subappalto. Pertanto, se l’importo dei lavori di un singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non devono essere certificate, anche se l’importo totale dei lavori relativi allo stesso intervento è superiore a tale limite.

Chiarimenti sull’IVA

Secondo quanto stabilito nell’importo complessivo non bisogna tener conto dell’IVA.

I lavori aggiuntivi

Secondo quanto indicato da ANCE bisognerà fare attenzione a eventuali lavori aggiuntivi inseriti successivamente nel contratto d’appalto. Se infatti tali interventi extra fanno superare il limite di 516.000 euro, l’impresa dovrà essere certificata con la SOA; altrimenti, perderà i benefici fiscali.

Infine, l’ANCE precisa che non è richiesta una corrispondenza esatta tra la categoria SOA e i lavori da eseguire. È sufficiente verificare che l’impresa possegga una “professionalità qualificata” tra il tipo di lavori da realizzare e quelli dimostrati per ottenere l’attestazione SOA.

L’impresa che possiede almeno una delle seguenti categorie è considerata idonea:

  • OG1: Edifici civili e industriali.
  • OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.
  • OG11: Impianti tecnologici.
  • OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.
  • OS21: Opere strutturali speciali.
  • OS28: Impianti termici e di condizionamento.

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