Superbonus cantieri incompiuti, cosa succede ai crediti

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I crediti del superbonus dei cantieri incompiuti e non terminati vanno riversati all’erario con una sanzione del 30%. Il problema riguarda il primo beneficiario del bonus, anche se il credito è stato ceduto o scontato. 

Superbonus cantieri incompiuti

A partire dal 2023, è iniziata la fase di transizione del Superbonus che ha subito una riduzione dal 110% al 90%.
Il sistema è stato modificato con un meccanismo “a scalare” e le unità unifamiliari sono state interessate maggiormente dagli interventi.
Come già anticipato, le ultime modifiche sono state introdotte tramite il Decreto “Aiuti-quater”, la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto “Cessioni”

La pubblicazione di una circolare ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate a giugno 2023 ha chiarito ulteriormente questi cambiamenti normativi.

Superbonus: crediti già utilizzati dei cantieri incompiuti

Nel panorama del superbonus si pone però un’altra questione. 
Esistono delle circostante in cui i cantieri sono ancora sospesi e i lavori, per i quali si è beneficiato di agevolazioni sotto forma di bonus fiscali, sono ancora incompiuti. 
Cosa succede in questo caso?
Cosa avviene quindi se i lavori risultano incompleti e non viene effettuato il cosiddetto “riversamento” dei bonus già fruiti? 

Il “consolidamento della detrazione”

Sappiamo con certezza che per usufruire del Superbonus è necessario completare i lavori agevolati con successo
Questo significa non solo completare i lavori previsti, ma anche raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico o sicurezza antisismica che sono premiati dal beneficio fiscale. 
Questi obiettivi sono solitamente stabiliti dalle normative vigenti e devono essere rispettati per poter usufruire dei vantaggi fiscali. 
Quando i lavori agevolati non vengono conclusi al momento dei controlli dell’Agenzia va messa in conto la ripresa fiscale.
Potrebbe quindi essere necessario procedere al riversamento del credito con una sanzione del 30% e il ravvedimento operoso.
Inoltre, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione di un Sal asseverato senza una comunicazione di fine lavori, l’ENEA ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Agenzia delle Entrate. 

Chi paga la sanzione?

Il problema riguarda il primo beneficiario del bonus, anche se il credito è stato ceduto o scontato
Si tratta del soggetto che ha presentato la richiesta ed ha ottenuto l’approvazione dell’Agenzia delle Entrate. 
In sostanza anche nel caso in cui il credito sia stato ceduto il recupero del credito avverrà nei confronti del soggetto che ha inizialmente richiesto la detrazione.

L’articolo 121 del Decreto Legge 34/2020 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa recuperare il credito con sanzioni e interessi nel caso in cui venga accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti necessari per poter beneficiare della detrazione d’imposta. Tuttavia, i cessionari e i fornitori risponderanno solo in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, il che rende difficile individuare eventuali responsabilità in questi casi.
Questa situazione mette in evidenza l’importanza di verificare con attenzione i requisiti necessari per poter accedere ai bonus fiscali prima di presentare la richiesta. È altresì indispensabile che le imprese e i contribuenti siano in grado di dimostrare la corretta applicazione delle norme e dei requisiti richiesti per l’ottenimento del bonus, in modo da evitare eventuali sanzioni e il recupero del credito.

In sintesi per il superbonus, la mancata conclusione dei lavori e i cantieri incompiuti rappresentano un rischio significativo per i bonus già ottenuti e parzialmente utilizzati in compensazione.

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