L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato nuove FAQ sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi dei cantieri.
Come già anticipato nella testata, a partire dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che sono già attivi in cantieri temporanei o mobili sono tenuti a inviare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it`.
Questo adempimento è necessario per continuare a operare regolarmente fino a quando non verrà richiesta la patente a crediti tramite il portale dell’INL.
Il sistema della patente a crediti nel settore edile, è entrato in vigore il 1° ottobre e mira a migliorare la sicurezza nei cantieri, assegnando un punteggio alle imprese in base al rispetto delle norme. L‘Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente aggiornato le Faq per rispondere a tutti i quesiti su autocertificazione e dichiarazione sostitutiva della patente a crediti.
Come funziona la patente a crediti
Obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili, la patente a crediti parte da 30 punti, con possibilità di aumentarli fino a 100. È necessario mantenere almeno 15 crediti per continuare a lavorare. Violazioni delle norme possono comportare la riduzione del punteggio. Se alla data del 1° ottobre 2024 l’impresa o il lavoratore autonomo non opera in alcun cantiere, non sarà necessario inviare la PEC.
Patente a crediti obbligatoria dal 1° novembre 2024
Dal 1° novembre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri solo se avranno richiesto la patente a crediti tramite il portale dell’INL. L’invio della PEC consentirà di operare solo fino al 31 ottobre 2024, dopo di che sarà obbligatorio aver completato la procedura digitale. Se l’impresa o il lavoratore autonomo è già operante in cantiere, è necessario che la richiesta di patente venga inoltrata prima del 31 ottobre. In questo modo, si eviteranno interruzioni nell’attività lavorativa.
Patente a crediti: esenzioni e soggetti esclusi
La Circolare n. 4/2024 dell’INL specifica che le imprese in possesso dell’attestazione SOA con classificazione pari o superiore alla III sono esentate dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Questa esenzione è valida indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell’impresa, come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
Requisiti per ottenere la patente a crediti
Per ottenere la patente a crediti, il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo deve dimostrare di possedere i requisiti stabiliti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Questi requisiti includono, tra gli altri, la nomina del RSPP e la redazione del DVR. Se un’azienda ha più unità produttive, è necessario che ciascun datore di lavoro dell’azienda adempia a tali obblighi.
Validità della PEC e ricevute
Come già specificato l’invio dell’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva tramite PEC consente di operare fino al 31 ottobre 2024. Non è previsto il rilascio di un documento specifico che confermi l’invio, ma la ricevuta di consegna della PEC sarà sufficiente come prova. Dal 1° novembre 2024, la PEC non avrà più valore e sarà necessario avere la patente a crediti per continuare a operare nei cantieri.
Presentazione della richiesta tramite delegato
La circolare n. 4/2024 consente di presentare la richiesta della patente anche tramite un delegato, il quale deve essere munito di una delega scritta. Il delegato può accedere al portale dell’INL utilizzando lo SPID o la CIE e dichiarare il possesso dei requisiti per conto dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Obblighi di verifica del committente
L’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA. La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, devono possedere la patente a crediti. Questa regola si applica a tutte le attività edilizie o di ingegneria civile elencate nell’Allegato X del decreto legislativo.
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