Salva Casa, secondo ingegneri e architetti le nuove norme potrebbero contrapporsi alle leggi esistenti ed esporre al rischio di una ‘deroga continua’.
Mercoledì scorso il Senato ha convertito in legge il Decreto “Salva Casa”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge del D.L. 29 maggio 2024, n. 69 ha apportato modifiche sostanziali al DPR 380 – Testo Unico dell’Edilizia. Le modifiche sono finalizzate a semplificare e chiarire la pratica applicativa, permettendo la regolarizzazione di piccole difformità che rendevano molte abitazioni invendibili o non legittimate, frenando il mercato immobiliare e le ristrutturazioni edilizie. Con la nuova legge, possono essere finalmente superate situazioni bloccate da decenni. Questo include edifici costruiti prima della legge Bucalossi (1977), piccole difformità costruttive e di rappresentazione, variazioni all’interno degli alloggi e altre varianti non incidenti sulla collettività. È stato introdotto il superamento del concetto di doppia conformità edilizia e urbanistica nell’accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali.
Necessità di una riforma integrale
La legge modifica puntualmente alcuni articoli del Testo Unico dell’edilizia, ma affronta solo parzialmente la necessità di una riforma integrale del quadro normativo edilizio. I Consigli Nazionali di Architetti PPC e Ingegneri sostengono l’urgenza di riformare il testo in modo completo e organico per rispondere alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione, supportando la crescita sostenibile e la rigenerazione urbana.
Ambiti di competenza e normativa urbanistica
Il nuovo testo del DPR 380, come modificato, interviene anche in ambiti di competenza della normativa urbanistica, operando parzialmente in sostituzione di un vuoto normativo che non può essere risolto con una disciplina edilizia. La legge “deroga senza abrogare” altre normative vigenti, creando potenziali conflitti e incertezze applicative. Il processo di governo del territorio deve orientarsi verso il “green deal”, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo. Questi obiettivi richiedono nuovi strumenti e una nuova disciplina urbanistica che favorisca l’inclusione sociale e la qualità ambientale, affrontando le sfide della transizione ecologica.
I Consigli Nazionali di Architetti PPC e Ingegneri confermano la loro disponibilità a collaborare con il Legislatore per definire un nuovo quadro normativo. Di seguito, alcune osservazioni sulle modifiche apportate dalla “Salva Casa” al vigente Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001.
Scheda Illustrativa delle osservazioni di Architetti e Ingegneri agli Articoli della “Salva Casa”
Art. 2 bis
Consente interventi di recupero dei sottotetti, entro certi limiti, anche quando non rispettano le distanze minime tra edifici e confini. Questo permette l’utilizzo di volumi già esistenti senza ulteriore consumo di suolo.
Art. 6
Si sottolinea la necessità di un nuovo testo normativo per chiarire le categorie di intervento sul patrimonio esistente e semplificare le descrizioni per un’applicazione coerente. È importante estendere gli interventi realizzabili in edilizia libera, garantendo omogeneità estetica, specialmente negli edifici multipiano.
Art. 9 bis
Chiarisce e semplifica la definizione di stato legittimo, riducendo i tempi di ricerca delle pratiche. La legittimità è data dall’ultimo titolo abilitativo rilasciato, semplificando la regolarizzazione degli immobili.
Art. 23
Snellisce le procedure per i cambi di destinazione d’uso, adeguando il costruito alle nuove esigenze sociali, produttive e culturali. Tuttavia, si esprime preoccupazione per le deroghe senza abrogare le leggi esistenti, che potrebbero alterare la pianificazione urbana.
Art. 24
Introduce la riduzione delle altezze e superfici minime degli alloggi per asseverare l’agibilità, vincolata al miglioramento igienico-sanitario, ma senza parametri quantitativi specifici.
Art. 34 bis
Introduce una gradualità delle tolleranze geometriche inversamente proporzionale alla superficie utile delle unità immobiliari, senza adeguamenti igienico-sanitari, creando potenziale disomogeneità normativa.
Art. 34 ter
Permette la regolarizzazione di interventi realizzati come varianti in corso d’opera prima della Legge Bucalossi, ma delega ai tecnici la responsabilità di individuare la data di realizzazione, creando rischi di responsabilità.
Art. 36 bis
Supera il concetto di doppia conformità edilizia e urbanistica per difformità parziali e variazioni essenziali, attribuendo ai tecnici la responsabilità di individuare la data degli interventi, potenzialmente senza documentazione certa.
Il testo del Decreto Salva Casa in Gazzetta Ufficiale.