Salva Casa approvato, arriva il Si della Camera

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Il Decreto Salva Casa è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 180 voti favorevoli e 99 contrari, mentre tre deputati si sono astenuti. Diverse le novità sui criteri di tollerabilità aumentati in caso di difformità progettuali, per le abitazioni fino a 60 metri quadri. Inoltre si rendono i sottotetti abitabili e cambia la cosiddetta disciplina sulla “doppia conformità” per le sanatorie degli abusi edilizi. Vediamole nel dettaglio

Salva Casa e criteri di tollerabilità, le novità alla Camera

Il Decreto Salva Casa ha ottenuto la fiducia ed è stato approvato della Camera con 180 voti favorevoli e 99 contrari, mentre tre deputati si sono astenuti.
Il voto finale dell’Aula è atteso per domani mattina, prima del passaggio al Senato per la seconda lettura necessaria, visto che il decreto deve essere convertito in legge entro il 28 luglio.
Le nuove regole sulle tolleranze costruttive apportano significativi cambiamenti.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le variazioni rispetto alle autorizzazioni iniziali non costituiranno violazioni edilizie se contenute entro determinati limiti.
Nelle abitazioni fino a 60 metri quadrati, le differenze accettabili sono del 6%. Per superfici tra 60 e 100 metri quadrati, il limite scende al 5%, mentre per superfici tra 100 e 300 metri quadrati si abbassa al 4%. Le differenze accettabili sono del 3% per superfici tra 300 e 500 metri quadrati, mantenendo il 2% per quelle superiori, come previsto dalle norme precedenti al decreto. Inoltre, viene prorogato a 240 giorni il termine per la demolizione di immobili abusivi se il residente è un cittadino fragile.

Le novità nel Salva Casa approvato

Il testo del decreto distingue chiaramente tra le difformità nelle parti comuni e quelle nelle unità interne. Le difformità delle unità interne non influiranno sullo stato legittimo delle parti comuni, facilitando le modifiche e le riqualificazioni degli spazi comuni. Questo principio, già adottato per il Superbonus, permette di eseguire lavori sulle parti comuni anche in presenza di abusi edilizi nelle unità immobiliari. Tuttavia, i lavori all’interno degli appartamenti richiedono che l’abitazione sia completamente conforme alle norme edilizie. La stessa regola si applicherà ora per le riqualificazioni degli edifici.

Tra le principali novità:

Micro appartamenti

Sarà possibile rilasciare il certificato di agibilità. La superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. I locali devono essere in edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico-sanitarie idonee. Restano in vigore le deroghe per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e comuni montani sopra i 1.000 metri. La norma guarda a studenti e lavoratori nelle grandi metropoli.

Decreto Salva Casa e cambio di destinazione d’uso

Si è resa uniforme la disciplina, senza distinzione se con opere o senza. Per il mutamento senza opere sarà richiesta la SCIA, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l’esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite.

In zone sismiche, il tecnico deve riferirsi alle norme tecniche vigenti al momento dell’intervento, ma l’amministrazione può prescrivere interventi per rispettare le norme attuali. Inoltre, vengono eliminati gli adempimenti del tecnico per la salvaguardia dei diritti dei terzi, riducendo così i suoi compiti. Per determinare lo stato legittimo si farà riferimento all’ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta all’amministrazione competente verificare la legittimità dei titoli pregressi.

L’emendamento chiarisce che le difformità sulle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità immobiliari e viceversa.

Novità vetrate VEPA

Il Salva Casa include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette “VEPA”) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cd tende “bioclimatiche“.

Termini di demolizione

Passano da 90 a 240 i giorni entro i quale vanno sanati gli abusi dopo che il dirigente comunale ha richiesto la rimozione di interventi abusivi indicando che l’area verrà acquisita gratuitamente dal Comune. Questo se ci sono gravi esigenze di salute o socio-economiche.

Sanatoria per vincoli ante 2006

Per dare una soluzione concreta alla problematica delle opere comunali incompiute e al crescente fabbisogno abitativo, parte delle risorse destinate ai Comuni saranno specificatamente destinate alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, finalizzate anche all’incremento dell’offerta abitativa.

È stato approvato un emendamento per il recupero dei sottotetti che, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione, consente di derogare ai limiti di distanza tra case. Si prevede una sanatoria anche per gli interventi soggetti a vincoli che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali del 2006, pur essendo stati autorizzati dal Comune, non avevano il preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica.

Il superamento della doppia conformità

Le leggi regionali trattano in modo diverso le “parziali difformità” edilizie. Ora si estende il regime semplificato del decreto-legge anche alle “variazioni essenziali” per uniformare le regole. La procedura semplificata si applica anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi.

Infine, si limita il tipo di interventi prescrivibili dagli sportelli unici per rilasciare il titolo in sanatoria. L’obiettivo è rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi. Si introduce anche una nuova norma per regolarizzare interventi edilizi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire, con una procedura semplificata per titoli rilasciati prima del 1977.

Per rispondere alle esigenze che da tempo affliggono i cittadini delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont si agevola l’ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per tutti gli immobili ricostruiti che sono stati colpiti dall’evento catastrofico. Così il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori varrà a tutti gli effetti come certificato di abitabilità o di agibilità.

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