Il testo del Decreto attuativo di Transizione 5.0 è stato inviato alla Corte dei Conti e presenta delle novità sulle FER, revisione sui massimali e moduli fotovoltaici. Si attende l’approvazione definitiva.
Il testo originale del Decreto attuativo Transizione 5.0 inviato alla Corte dei Conti presenta delle novità rispetto alla versione dell’11 giugno.
Le Novità per le Fer
L’articolo 7, relativo agli investimenti in energie rinnovabili, ha subito alcune variazioni importanti. Ora sono inclusi anche gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo, specificando che questa energia deve essere elettrificata tramite energia elettrica rinnovabile, sia autoprodotta che certificata come tale.
Inoltre, cambia la definizione del dimensionamento degli impianti Fer:
- Elettricità: la producibilità massima attesa non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
- Energia termica: il dimensionamento è determinato esclusivamente con riferimento al fabbisogno del calore di processo.
Revisione dei costi massimi ammissibili
La tabella dei costi massimi ammissibili ha subito una revisione al rialzo per il fotovoltaico:
– I valori sono stati aumentati da 800 a 1.350 €/kW a seconda della taglia, rispetto ai 780-1.170 €/kW della versione precedente.
Per lo storage, il tetto di spesa rimane invariato a 900 €/kWh.
Una delle principali incognite riguardava la possibilità di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2025 per la connessione alla rete. Il nuovo testo specifica che il progetto di innovazione si considera completato, nel caso di beni finalizzati all’autoproduzione da rinnovabili, alla data di fine lavori dei medesimi beni.
Nell’articolo 7, si chiarisce ulteriormente:
- La versione di giugno stabiliva che i sistemi dovevano essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
- La nuova versione prevede che i sistemi “entrano in esercizio entro un anno” dalla stessa data.
Moduli e registro
Rimane inalterata la previsione relativa al registro per i pannelli Made in UE. Sono incentivabili solo i moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del dl 181/2023, rispondenti ai requisiti di carattere territoriale e tecnico. Nella nuova versione del decreto, si precisa che, nelle more del documento, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di “apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12”.
Permangono tuttavia alcuni dubbi sui requisiti tecnici. Ad esempio, la definizione della categoria b), che include “moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento”, non chiarisce se possano essere inclusi moduli con celle extra-UE assemblati in Europa. La categoria c) invece specifica che le celle devono essere “prodotte nell’Unione Europea”.