Decreto Salva Casa, novità su doppia conformità

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Il Decreto Salva Casa, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio, introduce alcune revisioni alla regola della doppia conformità, essenziale per la sanatoria delle difformità edilizie. Il Dl introduce una versione semplificata per alcune tipologie di irregolarità. Vediamo quali sono.

salva Casa doppia conformità

Il Decreto Salva Casa, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024, introduce modifiche alla normativa edilizia.
Tra le modifiche spicca la revisione della doppia conformità. Attualmente, per ottenere una sanatoria edilizia, l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda.
Questa doppia conformità è richiesta per sanare interventi senza titolo abilitativo, per difformità totali e variazioni essenziali, nonché per le parziali difformità.

Cosa cambia per la doppia conformità nel Decreto Salva Casa

Il Decreto Salva Casa limita la doppia conformità ai casi di abusi edilizi gravi, come:

  • Assenza del permesso di costruire, totale difformità o modifiche sostanziali rispetto al permesso di costruzione;
  • Assenza della Super SCIA, totale difformità o modifiche sostanziali rispetto alla Super SCIA.

Per le parziali difformità, il nuovo articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia prevede che la sanatoria possa essere ottenuta se l’intervento è conforme:

  • alle norme urbanistiche vigenti al momento della presentazione della domanda;
  • alle norme edilizie in vigore al momento della realizzazione dell’intervento.

Di conseguenza, il principio della doppia conformità non consente di regolarizzare interventi edilizi che al momento della loro realizzazione non rispettavano le norme edilizie e che non sono conformi alle attuali normative urbanistiche.

Doppia conformità alleggerita: il ruolo dei professionisti 

Il Decreto Salva Casa richiede che la domanda di sanatoria sia accompagnata da una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti la conformità degli interventi edilizi.

La “doppia conformità alleggerita” implica che è necessario stabilire l’epoca di realizzazione dell’intervento per confrontarla con le norme edilizie in vigore in quel periodo. I professionisti devono dimostrare l’epoca dell’intervento attraverso i titoli abilitativi.

Nei periodi in cui tali titoli non erano richiesti, devono utilizzare informazioni catastali o altri documenti probanti, come fotografie, estratti cartografici e atti pubblici o privati. Se queste informazioni non sono disponibili, i professionisti devono dichiarare la data di realizzazione sotto la loro responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false.

Decreto salva Casa versione semplificata

In conclusione, il Decreto Salva Casa non ha eliminato la doppia conformità. Piuttosto ha introdotto una versione semplificata per alcune tipologie di irregolarità.
Per le irregolarità minori, come le parziali difformità rispetto al permesso di costruire o alla SCIA ordinaria, la doppia conformità è stata semplificata.

In questi casi, è infatti necessario rispettare la disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e verificare la conformità alla disciplina edilizia al momento della realizzazione dell’intervento.

Scarica le linee guida presente dal Ministero.

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