Superbonus Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale, cosa cambia

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge sul Superbonus. Il decreto prevede anche l’introduzione della comunicazione aggiuntiva per tutti i cantieri, nuovi e in corso. In una nota i commercialisti chiedono di risolvere le criticità.

Superbonus Decreto Legge Gazzetta

Il 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge sul Superbonus, il quale ha introdotto una serie di restrizioni sui crediti fiscali per gli interventi di efficienza energetica nell’edilizia. Il decreto legge è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo.

Superbonus:le misure urgenti per il contenimento del deficit pubblico

Il testo, in vigore dal 30 marzo, ha lo scopo di alleggerire il carico sui conti pubblici,.
Secondo il governo, le agevolazioni fiscali stavano incidendo in modo eccessivo sul bilancio dello Stato.

Nuove restrizioni sui crediti fiscali

Una delle principali novità introdotte dal decreto è il divieto assoluto di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, riguardanti tutti i bonus edilizi, compreso il Superbonus al 110%. In sostanza, il testo elimina le poche eccezioni che permettevano l’uso di modalità alternative alla detrazione diretta dell’IRPEF.

Deroga Superbonus per le aree colpite dal sisma

Inizialmente, il decreto prevedeva lo stop alla cessione del credito e allo sconto anche per i lavori in corso nelle aree del cratere sismico appenninico.
Tuttavia, questa disposizione è stata ritrattata dopo le proteste sollevate dai sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del 2009. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024.70 milioni sono destinati agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Superbonus Decreto Legge in Gazzetta: la comunicazione aggiuntiva

Il decreto prevede anche l’introduzione della comunicazione aggiuntiva per tutti i cantieri, nuovi e in corso. La nuova comunicazione impone ai beneficiari di fornire informazioni su dati catastali e spese da sostenere, pena sanzioni fino a 10.000 euro.
Decade la remissione in bonis. Questa consentiva ai contribuenti in ritardo di presentare la documentazione necessaria per accedere ai bonus edilizi con una piccola sanzione entro il 15 ottobre 2024. Viene sospesa la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta in presenza di debiti superiori a 10.000 euro nei confronti dell’Erario, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento.

Le perplessità dei Commercialisti sul nuovo Dl Superbonus

In una lettera inviata dal presidente del Consiglio nazional i commercialisti mettono in luce alcune criticità nell’ultima normativa sul Superbonus, recentemente varata dal Consiglio dei Ministri. Si evidenzia che tali criticità rischiano di penalizzare i contribuenti.

In particolare, i professionisti sottolineano che l’articolo 2 del decreto impedisce l’applicazione della remissione in bonis per le comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Inoltre, impedisce la semplice sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024.

Si sottolinea che tale disposizione è eccessivamente penalizzante. Molti contribuenti infatti potrebbero perdere le agevolazioni a cui hanno diritto per errori commessi in buona fede. La mancanza della possibilità di sostituire le comunicazioni inviate tra il 1° e il 4 aprile, in caso di errori o scarti nella trasmissione, rappresenta una grave limitazione per i professionisti, date le circostanze incerte e frenetiche in cui operano.

Infine il decreto introduce misure antifrode in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione del credito, estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione e ampliando i controlli preventivi per prevenirne utilizzi fraudolenti.

Per approfondire leggi il DL.

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