DDL Energia: arriva l’ok del Senato con le modifiche. Tra le novità apportate, il decreto-legge 181/2023, focalizzato su sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione territoriale in seguito ad eventi alluvionali eccezionali.
Con 97 voti favorevoli, 74 contrari e 2 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato il ddl di conversione del cosiddetto “decreto Energia”, sul quale il Governo aveva messo la fiducia. Il decreto-legge 181/2023 su sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali diventa legge nella versione modificata alla Camera.
Il nuovo decreto Energia, recentemente approvato dal Senato, introduce diverse norme significative incentrate sulle rinnovabili e sulla sicurezza energetica. Al DDl Energia sono state apportare alcune modifiche. Vediamo quali sono:
Il contributo obbligatorio dei titolari degli impianti fotovoltaici scompare, sostituito da un nuovo meccanismo incentrato su aste. Si prevede la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori selezionati. Inoltre, si apre la possibilità di partecipare alle aste per gli incentivi anche per tutti gli impianti fotovoltaici situati in aree agricole.
DDl Energia: le novità
1. Misure per l’autoproduzione di Energia Rinnovabile
L’articolo 1 del decreto propone misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori ad alto consumo energetico a rischio delocalizzazione. Il Mase dovrà definire un meccanismo entro 60 giorni per consentire alle imprese di anticipare quote di energia rinnovabile attraverso contratti per differenza.
2. Fondo per incentivare le Regioni
All’articolo 4, si istituisce un fondo finanziato dai proventi delle aste CO2 per 200 milioni di euro annui dal 2024 al 2032. Gli impianti Fer dovranno contribuire a questo fondo, con un contributo contestato per gli impianti oltre 20 kW.
3. Registro delle tecnologie Fotovoltaiche
L’articolo 12 introduce un registro delle tecnologie per il fotovoltaico, finalizzato a definire gli incentivi per l’autoconsumo da Fer nelle imprese. Il registro avrà tre sezioni, evidenziando criteri di efficienza e provenienza delle tecnologie.
Impianti eolici e accesso al portale Terna per gli sviluppatori
4. Sviluppo della filiera degli impianti eolici galleggianti:
All’articolo 8, sono previste misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare. L’obiettivo è creare un polo strategico nazionale per la progettazione, produzione e assemblaggio di piattaforme galleggianti.
5. Accesso al portale Terna per sviluppatori di impianti:
L’articolo 9 prevede l’accesso al portale Terna per Mase, Mic e Regioni per consultare informazioni su interventi di sviluppo della rete e richieste di connessione.
6. Incentivi per impianti a Bioliquidi:
L’articolo 5 introduce misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili. Si prevede un meccanismo di contrattualizzazione di capacità produttiva e prezzi minimi garantiti.
Il decreto include anche norme su estensione del meccanismo della gas release, rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, concessioni geotermoelettriche, progetti di teleriscaldamento, stoccaggio geologico della CO2 e semplificazioni per condensatori ad aria.
Il decreto mira a favorire l’autoproduzione di energia rinnovabile, incentivare gli impianti Fer, sviluppare filiere strategiche e promuovere la flessibilità del sistema elettrico.
Il testo approvato dal Senato.