Le CER hanno la possibilità di assumere la qualifica di Entità Territoriali di Supporto (Ets), riconosciute come Enti nel Codice del Terzo Settore e nel Codice dell’Impresa Sociale. Dopo la divulgazione del decreto approfondiamo il tema delle ETS e la gestione fiscale degli incentivi con un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Delucidazioni anche sugli incentivi cumulabili.
Il Decreto sulle CER, già divulgato dalla nostra testata, definisce gli incentivi mirati a sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il PNRR destina 2,2 miliardi di euro nell’ambito della missione 2. Per le Comunità Energetiche Rinnovabili, che possono scegliere se essere associazioni o fondazioni, è interessante la possibilità di diventare Entità Territoriali di Supporto (Ets) trovando riconoscimento nel Codice del Terzo Settore e nel Codice dell’impresa sociale.
In questo articolo approfondiamo il tema della CER come Enti di Terzo Settore analizzando anche le agevolazioni cumulabili di cui possono beneficiare le CER in generale (tariffa incentivante e contributo in conto capitale).
CER come Entità Territoriali di Supporto
Le Comunità Energetiche hanno anche la possibilità di assumere la qualifica di Entità Territoriali di Supporto (ETS).
Questa qualifica è riconosciuta e regolamentata nel contesto legale italiano, in particolare nel Codice del Terzo Settore e nel Codice dell’Impresa Sociale.
Assumere la qualifica di ETS conferisce alle Comunità Energetiche un certo status e riconoscimento ufficiale.
In termini pratici, questo può comportare benefici, supporto istituzionale e agevolazioni specifiche per le attività svolte dalle Comunità Energetiche, specialmente in ambito territoriale e sociale.
CER Enti Terzo Settore
Essere riconosciute come Entità Territoriali di Supporto può facilitare la collaborazione con le autorità locali, migliorare l’accesso a finanziamenti e contribuire a consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche nella promozione e gestione delle fonti rinnovabili e dell’energia sostenibile a livello locale.
Tuttavia in questa fase si cerca di definire in maniera più concreta i dettagli sulla gestione fiscale degli incentivi e dei ricavi per le CER costituite come ETS.
Un interpello di una CER, già costituita in Sardegna nel Comune di Villanovaforru, arrivato all’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti sulla natura fiscale degli incentivi e dei ricavi dalla vendita dell’energia.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate gli incentivi incassati da una CER ETS possono essere redistribuiti ai suoi membri senza violare la normativa, poiché la restituzione delle somme ai membri non costituisce una distribuzione di utili, in quanto la CER le incassa su mandato dei suoi membri.
Riguardo ai ricavi dalla vendita dell’energia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi sono fisicamente rilevanti e tassati.
Resta, tuttavia, un dubbio interpretativo sulla vendita dell’energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Per approfondire scarica l’interpello dell’Agenzia delle Entrate.
CER e incentivi cumulabili
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) hanno la possibilità di usufruire di due vantaggi combinabili:
- la tariffa incentivante
- il contributo in conto capitale.
CER: tariffa incentivante
Questa misura, con una durata massima di 20 anni dall’entrata in esercizio, comprende una parte fissa legata alle dimensioni dell’impianto e una variabile correlata al prezzo di mercato dell’energia.
Per accedere a questa tariffa, la CER deve considerare la potenza massima dell’impianto (non superiore a 1 MW) e la connessione alla rete tramite punti facenti parte dell’area sottesa alla stessa cabina primaria.
L’accesso a questa misura premiale richiede anche una completa informativa ai consumatori finali da parte della CER sui benefici derivanti dall’accesso alla tariffa.
Questa forma di incentivo sarà applicata fino al raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, o entro il 31 dicembre 2027.
La richiesta per l’accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata al GSE entro 120 giorni dall’entrata in esercizio degli impianti.
Contributo in conto capitale CER
Il contributo a fondo perduto in conto capitale è destinato allo sviluppo delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. Copre fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, compresi sistemi di accumulo di energia.
Queste disposizioni sono valide fino al 30 giugno 2026 per una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione di almeno 2.500 GWh/anno. Anche in questo caso, il contributo deve essere richiesto al GSE, che è responsabile della sua erogazione.
Approfondisci il tema delle CER con le Faq del MASE.