Le scadenze per avvalersi della remissione in bonis sul Superbonus 2022 e le novità in materia fiscale per la cessione dei crediti
Con la pubblicazione in Gazzetta della legge 38/2023, si torna a parlare di compensazione dei contributi e delle cessioni dei crediti.
La legge di conversione del Decreto Cessioni (del DL 11/2023), la cosiddetta Decreto “blocca cessioni”, ha apportato alcune modifiche al decreto stesso. Una delle novità più interessanti riguarda la remissione in bonis. E la sua applicabilità all’Allegato B (leggi “Superbonus e cessione credito: modifiche della Legge 38“).
La remissione in bonis è stata introdotta nel nostro ordinamento con il DL 16/2012. Consiste nella possibilità di sanare le violazioni relative alle mancate comunicazione e adempimenti formali previsti a pena di decadenza del beneficio fiscale. Pagando una sanzione si può provvedere a regolarizzare tutto.
Il “perimetro di applicazione” sull’applicabilità della remissione in bonis non è di facile individuazione e ciò ha portato l’amministrazione finanziaria ad esprimersi per specifici ambiti.
La circolare 33/E del 2022 ha riconosciuto l’applicabilità della remissione in bonis nell’ambito del Superbonus e della cessione dei crediti.
Le scadenze e le modalità per la remissione in bonis
La remissione in bonis è necessaria per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito per le spese del 2022 ad una banca o alle Poste. E ciò sulla base di un contratto firmato dopo il 31 marzo 2023. Che è la data di scadenza originaria per la comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate consente di poter regolarizzare il mancato rispetto della scadenza di marzo, inviando la comunicazione entro il prossimo 30 novembre. Le spese del 2022 sono quelle interessate. Non quelle sostenute nel 2023 la cui comunicazione scade il 16 marzo 2024.
Superbonus 2022 con sconto in fattura o cessione del credito
Ai fini del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Va chiarito che si può procedere a condizione che il SAL si riferisca ad almeno il 30% dei lavori complessivi (“non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi diversi di imposta”– art. 121 comma 1 bis decreto Rilancio).
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