Codice appalti: il periodo transitorio tra il vecchio e il nuovo

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Il nuovo Codice degli appalti prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023. Entrato in vigore dal 1° aprile 2023, acquista infatti efficacia dal 1° luglio.

Il Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023), pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 31 marzo 2023, è entrato in vigore dal 1° aprile. Le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. Questo significa che si prevede un periodo transitorio per il nuovo Codice appalti.

Fino al 31 dicembre 2023 dovranno convivere vecchie e nuove norme. Con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D. Lgs 50/2016), del dl semplificazioni (dl 76/2020) e del dl semplificazioni bis (dl 77/2021).

Codice appalti: il periodo transitorio è fino al 31dicembre 2023
Codice appalti: il periodo transitorio è fino al 31dicembre 2023

Codice Appalti: il periodo transitorio è fino al 31 dicembre 2023

L’art. 226 chiarisce che a decorrere dal 1° luglio, con l’efficacia delle disposizioni del nuovo testo, il D. Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Come detto in precedenza quindi il nuovo Codice degli appalti prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023.

Restano pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2023 i seguenti articoli del D. Lgs 50/2016:

  • art. 70 – avvisi di pre-informazione;
  • art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
  • art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell’art.73);
  • art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;
  • art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’allegato “B” al D. Lgs 33/2013, continuano fino al 31 dicembre 2023.

La “convivenza” tra vecchio e “nuovo” Codice Appalti nel periodo transitorio

Nel periodo transitorio non va tralasciata la convivenza tra vecchio e nuovo codice. Le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 saranno applicate in via transitoria fino al 31.12.203 per lo svolgimento di attività specifiche. Le elenchiamo:

  • art. 21, comma 7  programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici;
  • art. 29 – principi in materia di trasparenza;
  • art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
  • art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
  • art. 44 – digitalizzazione delle procedure;
  • art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni;
  • art. 53 – accesso agli atti e riservatezza;
  • art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
  • art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara;
  • art. 81 – documentazione di gara;
  • art. 85 – documento di gara unico europeo;
  • art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario);
  • art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
  • art. 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);
  • arti. 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Le attività interessate dagli articoli appena menzionati sono:

  • redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  • trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  • accesso alla documentazione di gara;
  • presentazione del documento di gara unico europeo;
  • presentazione delle offerte;
  • apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  • controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Codice appalti: efficacia dal 1° gennaio 2024

Vediamo in dettaglio quali sono gli articoli che avranno efficacia dal primo gennaio 2024:

  • art. 27 – pubblicità legale degli atti;
  • art. 81 – avvisi di pre-informazione;
  • art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
  • art. 84 – pubblicazione a livello europeo;
  • art. 85 – pubblicazione a livello nazionale

Nuovo Codice appalti: quali articoli acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024?

Ecco le disposizioni del nuovo codice che acquistano efficacia dal primo gennaio 2024, secondo il D. Lgs 36/2023:

  • articolo 19 – principi e diritti digitali;
  • articolo 20 – principi in materia di trasparenza;
  • articolo 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
  • articolo 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement);
  • articolo 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • articolo 24 – fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • articolo 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • articolo 26 – regole tecniche;
  • articolo 27 – pubblicità legale degli atti;
  • articolo 28 – trasparenza dei contratti pubblici;
  • articolo 29 – regole applicabili alle comunicazioni;
  • articolo 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;
  • articolo 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;
  • articolo 35 – accesso agli atti e riservatezza;
  • articolo 36 – norme procedimentali e processuali in tema di accesso;
  • articolo 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;
  • articolo 81 – avvisi di preinformazione;
  • articolo 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;
  • articolo 84 – pubblicazione a livello europeo;
  • articolo 85 – pubblicazione a livello nazionale;
  • articolo 99 – verifica del possesso dei requisiti;
  • articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – garanzie per la partecipazione alla procedura;
  • articolo 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo;
  • articolo 119, comma 5 – trasmissione del contratto di subappalto alla SA;
  • articolo 224, comma 6 – disposizioni ulteriori.

Il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza dell’allegato II 4 è richiesto dal 1° gennaio 2024.

Consulta il testo del nuovo Codice Appalti 2023

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