Per montare le vetrate panoramiche Vepa (letteralmente vetrate panoramiche amovibili) non sono più necessari i permessi comunali. Ma sono sottoposte a vincoli paesaggistici?
Le vetrate sono completamente trasparenti. Oltre a delimitare un luogo aperto e renderlo chiuso, permettono di migliorare le prestazioni energetiche di un’ambiente, contribuendo all’isolamento termico dell’immobile, e riducendo i consumi.
Si è stimato che l’uso delle VePA può portare ad un risparmio del 30% in un anno, sulla fornitura energetica.
L’assenza di permessi comunali facilita l’installazione in tempi brevi delle vetrate che non devono essere definitive. Mentre devono essere removibili. Non può aumentare la volumetria o la destinazione d’uso di un ambiente; inoltre, devono poter garantire la corretta circolazione dell’aria e non modificare il decoro architettonico dell’edificio.
Come sono le vetrate panoramiche Vepa?
In tema di attività edilizia libera, la nuova norma integra l’art. 6 del Dpr 380/2001 con la lettera b-bis) prevede:
“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VePA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche“.
Pertanto viene spontaneo chiedersi se queste vetrate saranno sottoposte a vincoli paesaggistici.
Sulla questione “vetrate Vepa”, l’Ance ha esaminato il rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici e i regolamenti condominiali.
E chiarisce che la Legge 142/2022 di conversione del Decreto Legge 115/2022, ha introdotto una norma (art. 33 quater) che liberalizza l’installazione su balconi e/o sulle logge delle vetrate panoramiche così definite “VEPA”.
Nel dettaglio, le novità del decreto aiuto bis, la cui norma – in vigore dal 22 settembre 2022 – integra l’art. 6 del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” in tema di attività edilizia libera, consentono di eseguire le vetrate panoramiche senza alcun titolo abilitativo aventi però, determinate caratteristiche.
Quali caratteristiche devono avere le Vepa?
- essere amovibili e totalmente trasparenti;
- assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio e/o logge rientranti all’interno dell’edificio.
Inoltre, devono rispettare determinate condizioni:
- non devono dare vita a spazi stabilmente chiusi con inevitabile variazione di volumi e di superfici, che possano generare nuova volumetria;
- non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile (anche da superficie accessoria a superficie utile);
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la costante circolazione di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici. In dettaglio, il riferimento ai vani interni non deve intendersi come limitativo dell’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa.
Approfondimento sul dpr 380/2001
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